Pesca al tonno e alla palamita nel Tirreno maremmano: le regole della pesca d'altura
Guida alla pesca sportiva d'altura davanti a Porto Santo Stefano: differenze con la pesca professionale, tesserino MASAF, nulla osta per il tonno rosso e regole per la palamita.

- Il mare davanti a Porto Santo Stefano è storicamente vocato alla pesca dei tonnidi
- Per la pesca sportiva in mare serve il tesserino MASAF (censimento pesca sportiva)
- Per il tonno rosso è necessario un nulla osta della Capitaneria di Porto, con limiti di cattura e obbligo di dichiarazione
- Palamita e tonnetti minori si pescano più liberamente, restando nei limiti generali della pesca ricreativa
Il tratto di Mar Tirreno che si apre davanti a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, è da sempre una delle zone più frequentate della Maremma per la pesca d'altura, in particolare per tonni e palamite. Secondo il sito monteargentario.info, già il geografo greco Strabone, nel I secolo a.C., descrivendo l'Argentario menziona l'odierno Porto Santo Stefano un osservatorio per la pesca dei tonni, cioè Portus incitaria o Portus ad cetaria. Oggi chi vuole praticare questo tipo di pesca da diportista o tramite uscite organizzate deve però conoscere una normativa articolata, che distingue con precisione la pesca professionale da quella sportiva e ricreativa.
Pesca professionale e pesca sportiva: le differenze
La pesca professionale del tonno con palangaro richiede una licenza specifica e il rispetto di una quota nazionale assegnata dall'ICCAT (la Commissione internazionale per la conservazione dei tonni atlantici), con obbligo di dichiarare ogni cattura tramite i sistemi ministeriali. La pesca sportiva e ricreativa, invece, è riservata a chi pratica l'attività per diletto, senza finalità commerciali: è assolutamente vietato vendere il tonno pescato sportivamente, con sanzione pesantissima e sequestro del pescato in caso di violazione.
Il tesserino MASAF, requisito di base
Per chiunque voglia praticare la pesca sportiva in mare, il primo adempimento resta la comunicazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF): il tesserino, o censimento pesca sportiva, resta l'adempimento nazionale di base per praticare pesca sportiva e ricreativa in mare. La registrazione, gratuita, si effettua online tramite SPID, CIE o CNS sul portale del Ministero.
Tonno rosso: nulla osta e obblighi di dichiarazione
Per il tonno rosso la normativa è più stringente. Come chiarisce la Guardia Costiera, la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso può essere esercitata solo previo rilascio di un nulla osta, valido su tutto il territorio nazionale, con durata triennale e rinnovabile alla scadenza. Il documento va richiesto alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade il porto base dell'unità da diporto interessata: per le imbarcazioni con porto base a Porto Santo Stefano è quindi competente la locale Capitaneria di Porto.
Tra i limiti previsti, su ciascuna barca è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno; la taglia minima del tonno rosso è di 30 kg o 115 cm. In caso di cattura, è fatto obbligo di comunicare, prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare, ecc.), la cattura all'Autorità marittima del porto di sbarco, ed entro 24 ore dallo sbarco va consegnata copia della dichiarazione di cattura. Dal 2024 le catture di tonno rosso, pesce spada, lampuga e alalunga vanno inoltre registrate tramite l'app RecFishing, come previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento UE n. 2842/2023, senza che questo sostituisca il nulla osta, che quando richiesto resta necessario.
Palamita e tonnetti minori
Diverso il discorso per la palamita e per gli altri piccoli tunnidi come alletterati e tombarelli, specie comuni nelle acque davanti all'Argentario e non soggette al regime speciale del tonno rosso: possono essere pescate nell'ambito della normale attività sportiva, purché nei limiti generali del tesserino MASAF, senza necessità di nulla osta aggiuntivo.
Il palangaro sportivo
Chi intende usare il palangaro (o palamito) anche solo a fini ricreativi deve invece richiedere un'autorizzazione specifica annuale: dal 5 novembre 2024, chiunque intenda praticare la pesca sportiva o ricreativa con il palangaro deve essere in possesso di una specifica autorizzazione, rilasciata dall'Autorità Marittima competente, indipendentemente dal luogo di residenza.
Informazioni pratiche
La modulistica per il nulla osta tonno rosso e per l'autorizzazione al palangaro è disponibile sul portale della Guardia Costiera (guardiacostiera.gov.it) e può essere presentata direttamente presso la Capitaneria di Porto di Porto Santo Stefano. Per la registrazione al censimento pesca sportiva e per l'app RecFishing si rimanda al sito ufficiale del MASAF. Chi organizza o partecipa a uscite con charter locali dovrebbe verificare con l'operatore il possesso delle autorizzazioni necessarie all'imbarcazione utilizzata.


