IN DIRETTAAggiornato alle 13:04 · 76 notizie oggi
Il quotidiano online della provincia di Grosseto
Cronaca · Grosseto

Tar conferma il no alla regolarizzazione di 22 braccianti: reddito del datore insufficiente

Il Tar Toscana respinge il ricorso di una lavoratrice dello Sri Lanka: il datore di un'azienda florovivaistica non aveva reddito sufficiente per 22 assunzioni.

Tar conferma il no alla regolarizzazione di 22 braccianti: reddito del datore insufficiente
Immagine generata con IA
In breve
  • Il Tar Toscana ha respinto il ricorso contro il diniego della Prefettura di Grosseto
  • La domanda di emersione riguardava 22 lavoratori stranieri assunti dallo stesso datore nel 2020
  • Il reddito imponibile dichiarato dal titolare era di 13.478 euro, ritenuto insufficiente a sostenere i contratti
  • La normativa richiede requisiti reddituali minimi per garantire la sostenibilità economica dei rapporti di lavoro

Il Tar della Toscana ha respinto il ricorso presentato da una lavoratrice dello Sri Lanka impiegata nel settore florovivaistico in provincia di Grosseto, confermando il diniego della Prefettura alla sua domanda di regolarizzazione. La decisione riguarda una delle 22 istanze di emersione dal lavoro irregolare presentate nel 2020 dallo stesso datore di lavoro, titolare di un'azienda agricola.

La sanatoria del 2020 e le verifiche dello Sportello Unico

La vicenda ha origine nella procedura di regolarizzazione prevista dal decreto Rilancio, che a luglio 2020 consentì ai datori di lavoro di presentare domande di emersione per rapporti di lavoro irregolari instaurati con cittadini stranieri presenti sul territorio prima dell'8 marzo di quello stesso anno. Per il settore agricolo la normativa richiede, tra i requisiti di ammissibilità, il possesso da parte del datore di un reddito imponibile minimo, condizione verificata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione prima di procedere alla stipula dei contratti di soggiorno.

Nel caso specifico, a fronte di un volume d'affari dell'azienda di 234mila euro e di retribuzioni denunciate all'Inps per oltre 291mila euro, il reddito personale del titolare risultava pari a 13.478 euro, una cifra giudicata dagli uffici del tutto insufficiente a garantire la sostenibilità economica dei 22 rapporti di lavoro dichiarati.

Il ricorso e la decisione dei giudici

La lavoratrice, assistita dall'avvocato Elena Pellegrini, aveva impugnato il diniego chiedendone l'annullamento e sollecitando, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o la possibilità di un subentro di un nuovo datore di lavoro. La Seconda Sezione del Tar Toscano, con relatrice la giudice Laura Patelli, ha respinto integralmente l'impugnazione, ritenendo che l'incapienza reddituale del datore comprometta l'intera procedura di emersione e precluda anche il rilascio del permesso per attesa occupazione.

Nella motivazione i giudici amministrativi hanno ribadito che la normativa sull'emersione ha natura eccezionale ed è finalizzata a prevenire condotte abusive, garantendo al tempo stesso l'effettiva sostenibilità economica dei rapporti di lavoro regolarizzati. La sentenza si inserisce nel più ampio contenzioso amministrativo generato dalla sanatoria 2020, che in tutta Italia ha visto migliaia di domande respinte per carenza dei requisiti reddituali richiesti ai datori di lavoro.

Leggi anche